300 – Scuola Primaria: scrutini finali
Adempimenti e procedure relativi alla valutazione finale
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Circ. n. 300
Rovellasca, 12 maggio 2015
Ai Docenti della Scuola Primaria
Rovellasca e Rovello Porro
Oggetto: Scrutini finali e non ammissione
In relazione a quanto disposto dalla Legge 169 del 30/10/2008 e dal DPR 22.06.2009 – n. 122 evidenzio con la presente adempimenti e procedure relativi alla valutazione finale degli alunni della scuola primaria.
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Nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze sono effettuate mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi, mentre la valutazione del comportamento è espressa attraverso un giudizio formulato secondo i criteri contenuti nel POF; la valutazione, inoltre, si completa con un giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.
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Il Consiglio di Interclasse non ha più alcuna competenza in merito all’eventuale non ammissione di alunni alla classe successiva.
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Nel caso in cui un alunno, in sede di scrutinio finale, evidenzi una o più insufficienze, può essere valutata dai docenti della classe la sua non ammissione alla classe successiva.
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La decisione, in questo caso, deve essere adeguatamente motivata ed avere carattere eccezionale. Va, comunque, deliberata all’unanimità da parte dei docenti titolari degli insegnamenti curricolari nella classe, compresi il docente incaricato dell’insegnamento della religione cattolica e/o quello incaricato dello svolgimento delle attività alternative a tale insegnamento. Hanno pieno titolo alla valutazione anche i docenti di sostegno che si esprimono per tutti gli alunni della classe, oltre che per quelli con disabilità.
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Gli scrutini finali avvengono alla presenza dei docenti di classe, compresi il docente di sostegno, il docente specialista per l’insegnamento della lingua inglese, e, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, il docente di religione cattolica oppure il docente di attività alternativa. Le sedute sono presiedute dal dirigente scolastico o da un docente da lui delegato.
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Le proposte di non ammissione alla classe successiva dovranno essere argomentate in una relazione scritta che sarà fatta pervenire al Dirigente Scolastico entro il 22.05 p.v. .
Nella redazione delle stesse, i docenti proponenti faranno riferimento a:
- Situazione iniziale dell’alunno
- Progettualità messa in atto dalla scuola
- Contatti e colloqui con la famiglia
- Risultati ottenuti
- Risultati attesi dalla non ammissione
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo
Cordiali saluti.
il dirigente scolastico
Prof.ssa Monica Marelli
Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93